giovedì 6 marzo 2008

Regolamento sulle distanze legali tra alberi confinanti


Gli alberi che vivono al confine di due proprietà spesso incorrono nella protesta di uno dei due proprietari al quale i rami e l'ombra, danno fastidio e richiede , spesso con impeto, al vicino ,che invece ogni giorno rimane estasiato dalla bellezza dell'albero cresciuto , di tagliarlo. Confidando nel motto saggio di Leonardo Da Vinci (riportato nel blog) "Chi taglia una pianta, quella si vendica colla ruina sua" riportiamo però cosa dice la legge, a beneficio di chi ne avrà bisogno, su questo argomento, ovvero la distanza legale tra alberi confinanti :

Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non si dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine così come stabilite dal art. 892 del Codice Civile :
° tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto ( e nella nozione di fusto vanno comprese le ramificazioni principali) quelli che nella zona climatica in cui vengono piantati supereranno agevolmente i sei-sette metri di altezza complessiva o che hanno un tronco, prima delle biforcazioni, di più di tre metri di altezza. Tra questi i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili ;
° un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
° mezzo metro per gli arbusti, le viti, le piante rampicanti, le siepi vive, le piante da frutto con un’altezza non superiore a due metri e mezzo (altezza del tronco prima delle biforcazioni);
° la distanza deve essere però di un metro
, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione , o dalla dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio (ovviamente senza aperture), di proprietà esclusiva di uno dei due confinanti o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

Per le piante esistenti :
° se si è acquisito il diritto di tenere la pianta a distanza minore di quella legale ( per contratto o per usucapione ventennale) si può conservare l’albero, ma se questo muore o viene abbattuto l’impianto del suo sostituto dovrà rispettare le distanze legali. Unica eccezione si ha se l’albero da sostituire fa parte di un filare lungo il confine;
° se il diritto non è ancora stato acquisito, il confinante può richiedere in qualsiasi momento che l’albero venga reciso o ridotto.
La materia relativa al rapporto confinante – “albero invadente e fastidioso del vicino” è disciplinata dall’art.896 del Codice Civile che dispone solo nell’ipotesi in cui gli usi locali nulla dicano al riguardo.
In tale ipotesi , la citata norma non conferisce al proprietario del fondo la facoltà di tagliare i rami dell’albero del vicino, che si protendono sulla sua proprietà; egli può soltanto diffidare il vicino a tagliarli, costringendolo se occorre, attraverso i mezzi previsti dal nostro ordinamento a tutela della proprietà. Diversamente, se si tratta di radici che si addentrano nella sua proprietà, può egli stesso provvedere a reciderle. Se si tratta poi di un albero da frutto, spettano al proprietario del fondo i frutti che cadono naturalmente dall’albero del vicino sul proprio fondo.

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