domenica 7 dicembre 2008

La legge c'è ma non si vede...

Oltre alla richiesta e ad una necessità immediata per la città di Roma di un "Regolamento sulla tutela del Patrimonio arboreo pubblico e privato" regolamento pensato e scritto, ma archiviato e ,cosa ben più grave, mai applicato, argomento di riflessione e dibattito per i lettori di Respiro Verde e per il prossimo incontro di Gennaio sarà quello sulla oramai non più applicata Legge Rutelli n. 113 del 29 Gennaio 1992. Inseriamo come contributo a questo argomento parte di un articolo che Gianluca Aiello ha pubblicato sul suo blog e il testo della legge. Ai posteri gli ardui commenti.

Tratto da "Alberi e bambini - di Gianluca Aiello"

Repubblica nelle pagine regionali toscane da la notizia che la legge 113 del 29 gennaio 1992, che prevede l’obbligo da parte dei Comuni (in questo caso di Firenze) di piantare un albero per ogni bambino nato, da tempo non viene più rispettata. Nel 2007, infatti, a fronte di 2805 bambini nati, il Comune ha piantato solo un albero. Anzi, per dirla tutta, secondo Repubblica il Comune pianta un solo albero ogni 12 mesi da ben 11 anni. Non c’è spazio sembra essere la giustificazione, oppure, azzarda il quotidiano, «la chiave per capire la ragione per cui la legge non ha avuto grande fortuna» andrebbe ricercata nel fatto che «gli alberi piantati per ogni bambino non possono poi essere tagliati per far posto a case o capannoni».Qualunque che sia la motivazione, mi pare comunque che dal punto di vista pedagogico prima ancora che ambientale, questa storia sia davvero deprimente. Che razza di insegnamento si dà ai ragazzi se in spregio a una legge vigente che mira a un miglioramento della sostenibilità ambientale, seppur piccolo, ci sia un tale menefreghismo? Se il problema è che a Firenze non c’è abbastanza posto per tutti quegli alberi, perché non prevedere la piantumazione degli stessi nei terreni colpiti ad esempio dai roghi estivi? Oppure, perché non prevedere la piantumazione in qualche altro posto pur di mantenere questa buona pratica?I bambini ci guardano (e anche gli adulti) e quando saranno adolescenti si faranno un’opinione di quello che è stato fatto per migliorar loro la qualità della vita. Il verde pubblico è un valore o no? Il consumo di territorio è un valore o no? Di fronte alla crisi ecologica in atto, per la quale i comportamenti individuali ecosostenibili non saranno la soluzione, ma daranno un significativo contributo, perché se c’è un problema (magari anche oggettivo) di limitatezza di spazi, si è trovato un compromesso così al ribasso?

LEGGE 29 gennaio 1992, n. 113
Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 40 del 18 febbraio 1992)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In attuazione degli indirizzi definiti nel piano forestale nazionale, i comuni provvedono, entro dodici mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente, a porre a dimora un albero nel territorio comunale.
2. L'ufficio anagrafico comunale registra sul certificato di nascita, entro quindici mesi dall'iscrizione anagrafica, il luogo esatto dove tale albero è stato piantato.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno emana disposizioni per l'attuazione della norma di cui al comma 2.
Art. 2
1. Le regioni a statuto ordinario, nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato, disciplinano la tipologia delle essenze da destinare alla finalità di cui alla presente legge, ne mettono a disposizione il quantitativo di esemplari necessario e ne assicurano il trasporto e la fornitura ai comuni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono attraverso i propri uffici competenti.
Art. 3
1. I comuni che non dispongano di aree idonee per la messa a dimora delle piante possono fare ricorso, nel quadro della pianificazione urbanistica, all'utilizzazione, mediante concessione, di aree appartenenti al demanio dello Stato, a tal fine eventualmente utilizzando i fondi assegnati annualmente a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 4. Tali aree non possono comunque essere successivamente destinate a funzione diversa da quella di verde pubblico.
Art. 4
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata a decorrere dal 1992 la spesa annua di 5 miliardi di lire. Le modalità di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione".
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 gennaio 1992

1 commento:

rocar ha detto...

Ma per i comuni dove lo spazio c'è l'omissione d'atti d'ufficio potrebbe funzionare?